LEGGE 10 APRILE 1951, n. 287
Art. 9 Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise
I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici.
Buona condotta morale.
Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni.
Titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 10 Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello
I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono
essere in possesso:
Titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 12 Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare.
I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario.
Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio.
I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione